Multato con una prostituta
Il giudice ha stracciato la sanzione da 500 euro: non sanzionabile chi si ferma a contrattare e la repressione non si fa con i regolamenti di polizia
Il giudice ha stracciato la sanzione da 500 euro: non sanzionabile chi si ferma a contrattare e la repressione non si fa con i regolamenti di polizia
Quei 500 euro di multa presi da un agente della polizia locale di Brescia perché sorpreso a contrattare una prestazione sessuale con una prostituta gli sono sembrati una vera e propria ingiustizia. Era la sera del 24 maggio dello scorso anno, era in auto quando arrivarono gli agenti, il finestrino destro era abbassato, lui era proteso verso la ragazza, borsetta a tracolla, scollatura profonda. Era fermo in auto: 500 euro solo per avere accostato. Quella multa non voleva pagarla e ha fatto ricorso. Assistito dall’avvocato Giambattista Belliti il multato ha chiesto giustizia al giudice di pace. E ha vinto la causa.
Per il giudice Guido Mutti il cittadino è stato multato ingiustamente. Per il giudice il ricorso presentato contro la multa è fondato perché l’ordinanza impugnata contrasta con i principi della Costituzione, come si evince dalla sentenza 115/11 che ha stabilito che: «le ordinanze sindacali oggetto del presente giudizio – scrive il giudice – incidono per la natura delle loro finalità e per i loro destinatari sulla sfera generale di libertà dei singoli e della comunità amministrate». In sostanza «la Costituzione ispirata ai principi fondamentali della legalità e della democraticità richiede che nessuna prestazione, personale o patrimoniale, possa essere imposta se non in base alla legge». Il giudice ha accettato il ricorso anche perché l’ordinanza viola l’articolo 4, 1° comma delle disposizioni preliminari del codice civile che «prevede che i regolamenti non possano contenere norme contrarie alle disposizioni di legge». Per il giudice, quindi, il bresciano non deve pagare la sanzione perché il Regolamento di polizia urbana è «invalido» perché «un organo diverso dallo Stato non può disciplinare la “lotta alla prostituzione”,perché ciò esula dai suoi poteri e perché a una norma secondaria è vietato contrastare una norma di tipo primario: se la prostituzione non costituisce una attività illecita è preclusa la possibilità di porre delle regole che creino ostacolo o intralcio allo svolgimento di tale libertà se non mediante leggi statali, come si desume dai principi espressi dalla sentenza della corte costituzionale 115/11».
«Nessuna legge vieta l’attività di meretricio – scrive ancora il giudice – di contro nessuna legge autorizza l’autorità amministrativa a poter disporre della sessualità dei singoli e nessuna legge conferisce ad essi il potere di regolamentare la prostituzione». Una sentenza che crea un precedente «pesante» per l’amministrazione comunale. Perché se fino ad ora i giudici avevano respinto i ricorsi, la decisione del giudice Mutti apre la strada per chi i 500 euro della multa non ha alcuna intenzione di versarli. A fare ricorso, per la verità, sono pochi, molti preferiscono pagare e fare finta che nulla sia accaduto. Ogni anno le sanzioni per violazione dell’articolo 7, comma primo lettera U del Regolamento Comunale di Polizia Urbana del Comune di Brescia sono un centinaio – l’anno scorso sono stati 85 i clienti delle prostitute multati mentre con l’auto ferma a lato della strada contrattavano il prezzo – ma finora i ricorsi sono stati pochi. Non è escluso che la sentenza del giudice Mutti spinga i multati a ricorrere contro il verbale.
Data 15 Febbraio 2017 – Fonte Corriere
La Comunità Papa Giovanni XXIII in 25 anni di attività di contrasto alla tratta, ha liberato circa 5000 persone, operando attraverso le Unità di strada attive in 12 Regioni. Considerando le persone aiutate anche attraverso la preziosa collaborazione con altri enti ed associazioni, il numero di donne assistite in questi anni sale ad almeno 7000.
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